Il D.L. n. 34 del 2020 introduce il bonus sanificazione. Quali sono le spese coperte dal bonus, come fare per ottenerlo. I meccanismi di funzionamento. 

Il D.L. n. 34 del 2020, c.d. decreto rilancio, ora in corso di conversione, ha introdotto un credito d’imposta del 60% delle spese per la sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi per la protezione individuale e di ulteriori dispositivi atti a tutelare la salute di lavoratori e utenti. Ciascun beneficiario potrà usufruirne nella misura massima di 60.000 euro, con un limite complessivo pari a 200 milioni di euro per il 2020. Come funziona il bonus sanificazione. 

Detto credito è previsto in sostituzione di quello di cui all’art. 63 del d.l. 18/2020 e dell’art. 30 del d.l. 23/2020, ora abrogate, di cui sono estese la platea dei beneficiari e le spese agevolabili. 

  

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Bonus sanificazione: come ottenerlo 

Bonus sanificazione
Bonus sanificazione (Getty Images)

  

Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, del 10 luglio scorso, ha fornito le istruzioni e i modelli per usufruire dei relativi crediti d’imposta. 

Andrà presentata una comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione, nonché l’importo che si prevede di spendere fino al 31 dicembre dell’anno in corso. 

Il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate andrà inviato in modalità telematica, dal contribuente o tramite un intermediario, dall’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

  

L’Agenzia entro cinque giorni dalla comunicazione rilascerà una ricevuta di presa in carico o di scarto con relativa indicazione delle motivazioni. La ricevuta sarà inserita nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione va presentata a partire dal 20 luglio 2020 e fino al 7 settembre 2020. Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24. 

  

Il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente a mezzo telematico, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Se l’importo del credito risulta superiore al massimo ammontare previsto, anche considerando le precedenti fruizioni, il modello F24 verrà scartato. Verrà istituito con una risoluzione successiva un apposito tributo, con istruzioni per la compilazione del modello F24. 

Bonus sanificazione: la cessione del credito a terzi 

E’ prevista la possibilità di cedere il credito anche parzialmente ad altri soggetti, anche istituti di credito ed intermediari finanziari. La cessione riguarderà solo la quota di credito inerente a spese effettivamente sostenute e nei limiti dell’importo fruibile. 

Il soggetto cedente dovrà provvedere personalmente ad effettuare la comunicazione della cessione mediante funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di un provvedimento apposito del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il prossimo 11 settembre. 

Spetterà al cessionario invece comunicare l’accettazione del credito ceduto con le stesse funzionalità, dunque il cessionario utilizzerà il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui vi è stata la comunicazione della cessione e in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno in cui la cessione è stata comunicata. E’ anche possibile l’ulteriore cessione del credito ad altri soggeti. 

  

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