L’imposta di bollo è una tributo indiretto da pagare per determinati atti, documenti e registri. Il pagamento, nella maggior parte dei casi, avviene tramite l’applicazione di una marca da bollo, il cui importo va dalle 2 alle 16 euro circa. Dal 1° gennaio 2019, per gli importi su fattura elettronica esclusi, esenti o fuori campo IVA, è stata disposta una nuova modalità di pagamento maggiore di 77,47 euro.
Nel caso in cui l’imposta di bollo non viene pagata, la legge prevedere delle specifiche sanzioni, le quali possono assumere natura punitiva. Inoltre, a livello temporale, l’Agenzia delle Entrate ha tempo fino a 3 anni per accertare l’omesso pagamento dell’imposta, a partire dal giorno in cui la violazione è avvenuta.
Secondo l’art. 1 del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972, sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa. Quando vengono emessi, è obbligatorio assoggettarli all’imposta in base a quanto indicato nella parte II della Tariffa, in cui viene indicata anche l’entità degli importi dovuti, che possono essere fissi o proporzionali.
Secondo l’art. 22 del DPR 642, i soggetti che devono pagare bollo e sanzioni sono:
- Le parti che sottoscrivono, accettano o negoziano atti, registri o documenti non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti.
- Le parti che fanno uso, ai sensi dell’articolo 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.
Come detto sopra, il Fisco ha tempo fino a 3 anni per accertare la presenza di violazione, a partire dalla data in cui la stessa è stata commessa. In poche parole, l’Agenzia delle Entrate non è tenuta, per legge, a contestare il mancato pagamento del bollo in data 25 ottobre 2019 se l’omissione è avvenuta nel 2015.