“L’Uomo è fatto per dimenticare” diceva un vecchio proverbio popolare, infatti la regola, in natura si basa sulla perdita della memoria di fatti, eventi, relazioni, giudizi mentre l’eccezione è costituita dal ricordarli.
Oggi i ricordi, attraverso le nuove tecnologie, vengono memorizzati, condivisi, amplificandone i modi di accesso e dilatando i tempi di conservazione.
I motori di ricerca, gli archivi dei portali d’informazione, i social network consentono a chiunque, da una parte di esporre le proprie caratteristiche e i propri valori, dall’altra di ridefinire concetti come la privacy, la reputazione, il diritto all’oblio.
Focalizziamo la nostra attenzione sul concetto di reputazione, ossia la percezione che gli altri hanno della nostra persona, di chi siamo, di come operiamo professionalmente, di come ci relazioniamo con gli altri.
In Rete, salvo artifizi comunque riscontrabili dai più esperti, la nostra immagine si costruisce nel tempo, grazie innanzitutto ai dati che vengono immessi da altri e che possono ricomprendere giudizi positivi e negativi veicolati con opinioni, articoli, commenti, percezioni che alimentano una corposa memoria collettiva digitale consultabile on line.
Se la nostra web reputation è positiva si costituisce un valore aggiunto, al contrario dobbiamo esaminare le ragioni che l’hanno resa negativa.
Ma come comportarsi quando la “web reputation” è volutamente inquinata da informazioni non corrette?
Sicuramente occorre porre in essere azioni proattive, capire il perché la nostra immagine non venga percepita in modo positivo, avviare un dialogo spiegando le nostre ragioni e solo nel caso in cui si riscontri malafede da parte dell’interlocutore adottare il ricorso all’Autorità giudiziaria, la sola capace con un provvedimento “ad hoc” di inibire la presenza di dati diffamatori sul web.
In conclusione, se l’analisi della Rete permette sempre di definire azioni correttive, integrative e proattive il ricorso ad azioni giudiziarie appare necessario, qualora ci si imbatta in giudizi che, in spregio alle più elementari “libertà digitali”, pongano azioni diffamatorie o di concorrenza sleale.