Chiunque abbia una certa familiarità con le stazioni ferroviarie italiane, avrà sentitola fatidica frase: Il treno arriva con un ritardo di […]. A fine viaggio spesso Trenitalia argomentava che il ritardo fosse dovuto a “causa di forza maggiore”. Ieri una sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue di Lussemburgo, che si è pronunciata su un contenzioso presentato dalla Corte amministrativa austriaca (un caso sollevato dall’operatore ferroviario OBB dell’Austria), ha confermato che non può più essere usata come giustificazione in quanto, anche in questo caso, il viaggiatore ha sempre diritto a un rimborso parziale del costo del biglietto.
Il limite per chiedere il rimborso parziale del biglietto resta fissato in un’ora o più. E secondo le cosiddette «regole uniformi», l’indennizzo – come indicato in una nota della Corte – corrisponde, come minimo, al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, e al 50% di tale prezzo nel caso di ritardo di 120 minuti o superiore.
La Corte conclude che le cause di esonero della responsabilità del trasportatore previste dalle regole uniformi non sono applicabili nell’ambito del sistema d’indennizzo stabilito dal regolamento”.
Per i viaggiatori ora scatta un’avvertenza e un consiglio per quando si acquista il biglietto: fate attenzione, perché un’impresa ferroviaria non può inserire nelle proprie condizioni generali di trasporto una clausola che la esoneri dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo causato da forza maggiore
Con la sentenza di oggi, la Corte ha constatato che il regolamento non prevede alcuna eccezione a tale diritto all’indennizzo, qualora il ritardo sia dovuto a un caso di forza maggiore. Inoltre i giudici di Lussemburgo hanno affermato che “che un’impresa ferroviaria non può inserire nelle proprie condizioni generali di trasporto una clausola che la esoneri dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo causato da forza maggiore”.