Sei mesi di squalifica per Stefano Mauri e una ammenda di 40.000 euro alla Lazio. È questa la sentenza della Disciplinare sulla vicenda calcioscommesse relativa alle partite Lecce-Lazio del 22 maggio 2011 e Lazio-Genoa del 14 maggio 2011. Mauri è stato prosciolto per i capi di imputazione che gli contestava il procuratore federale Stefano Palazzi: l’accusa rivolta al capitano della Lazio riguardava la slealtà sportiva e illecito sportivo per i quali erano stati chiesti una pena di 4 anni e 6 mesi di squalifica. La commissione disciplinare ha invece derubricato l’illecito a omessa denuncia ma solo per la sfida contro il Genoa come chiariscono le motivazioni (riportate sotto) e non per la sfida contro il Lecce per la quale Mauri e la Lazio sono stati prosciolti.
«La Commissione ritiene non sufficientemente provata la responsabilità di MAURI in ordine all’adesione e alla partecipazione attiva all’illecito contestato, non essendo emerso, in base al materiale probatorio acquisito, alcun elemento, nemmeno di carattere indiziario, in ordine al compimento da parte di MAURI, nei confronti di compagni di squadra neppure individuati, di atti rientranti nella previsione dell’art. 7, comma 1, CGS, in quanto diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara Lazio-Genoa del 14.5.2011. Risulta dimostrata, tuttavia, la conoscenza da parte del MAURI dei fatti illeciti programmati dagli altri soggetti coinvolti, ragione – come sottolineato – dell’incontro avvenuto a Formello e pacificamente provato. La relativa condotta, dunque, va derubricata nella meno grave ipotesi di cui all’art. 7, comma 7, CGS e per tale titolo va affermata la responsabilità del deferito, cui consegue quella della Società di appartenenza, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS.».
«Per contro, non trova sufficiente riscontro quanto riferito da GERVASONI in merito all’incontro che sarebbe avvenuto immediatamente dopo la visita a Formello tra ZAMPERINI, l’appartenente al gruppo degli ”zingari” e MILANETTO (cfr. verb. interrog. 27.12.2011 e 12.3.2012; verb. audiz. 13.4.2012 di GERVASONI) e, in definitiva, alla partecipazione di quest’ultimo al riferito illecito. Il dato tecnico dell’“aggancio” da parte dei telefoni di ZAMPERINI e del suo accompagnatore di una cella telefonica sita in prossimità dell’hotel Duke, dove alloggiavano tutti i calciatori del Genoa, per quanto certamente oggettivo e certo, non è tuttavia individualizzante rispetto alla posizione del deferito e, dunque, è inidoneo a collegarlo al fatto per cui si procede in assenza di qualsivoglia contatto, foss’anche solo per preallertare dell’imminente arrivo, tra MILANETTO e ZAMPERINI o gli altri soggetti coinvolti nella vicenda. Va rilevato, peraltro, che con la memoria difensiva in atti il deferito ha opposto alla ricostruzione operata dal chiamante prove testimoniali che escludono che MILANETTO abbia avuto contatti con soggetti non appartenenti al Genoa in epoca prossima alla gara di cui trattasi. In assenza di ulteriori elementi, pertanto, l’aggancio della cella telefonica in questione resta un dato neutro e non dimostrativo della condotta di adesione all’accordo illecito, tantomeno di una successiva attività di coinvolgimento dei propri compagni di squadra».
«La circostanza non consente di ritenere che, dopo la consegna dei biglietti a ZAMPERINI, particolare noto anche a BROCCHI (audizione 13.4.2012), MAURI si sia poi attivato presso i propri compagni ai fini dell’alterazione della gara. Sicché, per lo meno allo stato degli atti, in mancanza di riscontri positivi sulle presunte violazioni contestate a MAURI con riferimento alla gara in epigrafe, deve dichiararsene il proscioglimento. Anche per la gara in questione, infine, manca la prova che ZAMPERINI abbia violato il divieto di effettuare scommesse per il tramite dell’amico “A”. Conseguentemente, con riferimento alla contestata violazione degli artt. 1, comma 1 e 6 del CGS, deve dichiararsene il proscioglimento.».
«Quanto a Mauri: la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara LazioGenoa del 14.05.2011, così derubricata l’originaria incolpazione; quanto alla soc. LAZIO la responsabilità oggettiva per la violazione dell’obbligo di denuncia commessa in relazione alla gara Lazio-Genoa del 14.05.2011 dal tesserato Mauri, considerata l’attenuante dell’idonea attività di prevenzione attuata dalla Società, puntualmente documentata».
La commissione disciplinare ha prosciolto il Genoa e il giocatore Omar Milanetto; due anni si squalifica ad Alessandro Zamperini e 20.000 euro di ammenda al Lecce. Sono alcuni dei provvedimenti nel processo sul calcio scommesse legato alla partita Lazio-Genoa del 14 maggio 2011 e a Lecce-Lazio del 22 maggio 2011.