Dall’1 ottobre scorso in Italia è entrato in vigore il cosiddetto accertamento esecutivo che ha suscitato polemiche e contestazioni, ma anche analisi e considerazioni sbagliate secondo cui possa scattare il pignoramento della casa allo scattare dal 61-esimo giorno a partire dal quale il contribuente ha ricevuto la notifica dell’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. E allora la società pubblica della riscossione, Equitalia S.p.A., è intervenuta ufficialmente in data odierna con una nota nel precisare come in ogni caso i pignoramenti non possano scattare prima di un totale di 270 giorni, ovverosia nove mesi.
E’ questo il periodo di Legge che infatti deve trascorrere considerando i 60 giorni di tempo per pagare o per fare ricorso dalla notifica dell’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Poi, dal 61-esimo giorno non scattano i pignoramenti, ma decorrono altri 30 giorni dopo dei quali l’azione di recupero passa proprio ad Equitalia S.p.A..
Dopodiché, trascorsi un totale di 90 giorni, ne passano altri 180, durante i quali, precisa altresì Equitalia con una nota, ogni azione esecutiva è comunque sospesa. La nota di Equitalia, emessa in data odierna, mercoledì 5 ottobre del 2011, fa seguito anche ad alcuni episodi gravi per i quali viene auspicato che venga garantita, da parte delle Autorità competenti, l’incolumità del personale nonché quella dei contribuenti che si recano presso gli uffici di Equitalia. Sull’accertamento esecutivo, intanto, anche l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it quanto è previsto in applicazione delle norme contenute nella Legge numero 111 del 15 luglio del 2011.