Giudizi che sarebbero farciti da ”affermazioni false e alcune imprecisioni” secondo Susanna Camusso, leader della Cgil, che augurandosi “una lettura accurata dell’accordo” da parte della Fiom, rispondeva poi con una frase polemica alla domanda dei giornalisti circa la richiesta di sue dimissioni avanzata dal presidente del Comitato Centrale della Fiom, Cremaschi: “Non uso mai nella discussione politica la categoria del tradimento. Abbiamo percorsi democratici, il suo è il più antidemocratico dei comportamenti possibili”.
Ma quali sono i punti salienti dell’intesa? Vediamoli.
1) Sulla rappresentatività, per aver voce in capitolo è necessario che il dato per l’organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro. Rsu elette ogni 3 anni.
2) Il contratto nazionale diventa una sorta di “base comune” per i trattamenti economici e normativi, del settore specifico, su tutto il territorio nazionale.
3) I contratti aziendali si esercitano per le materie delegate dal contratto collettivo nazionale o dalla legge e se approvati dalla maggioranza delle Rsu diventano effettivi e vincolanti per tutti i lavoratori e sigle sindacali.
4) I contratti aziendali per le parti economiche e normative sono validi per tutto il personale e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie dell’accordo interconfederale in oggetto, se approvati dalla maggioranza delle Rsu.
5) In presenza invece di approvazione da parte delle Rsa (che sono nominate e non sono elette, a differenza delle Rsu) i contratti aziendali possono essere sottoposti ad approvazione o respingimento dei lavoratori, a seguito di richiesta anche di una sola sigla sindacale o dal 30% dei lavoratori, con una consultazione valida se c’è la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto.
6) I contratti collettivi aziendali che comprendono clausole di “tregua sindacale” sono vincolanti solo per le rappresentanze sindacali firmatarie dell’accordo in oggetto e non per i singoli lavoratori.
7) Collegato idealmente alla vertenza Fiat, stabilisce la validità retroattiva di contratti collettivi aziendali già aventi “intese modificative” del contratto nazionale su prestazione lavorativa, orari e organizzazione del lavoro, e per il futuro si dà ai contratti aziendali la possibilità di indicare deroghe per “aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi” andando oltre il contratto nazionale.
8) Infine le parti chiedono al Governo di continuare ad incentivare il secondo livello contrattuale, rendendo strutturali le misure di “riduzione di tasse e contributi, aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi aziendali”.