Ad accendere la polemica è una nota del sindaco meneghino che preannuncia di volersi rivolgere al Presidente della Repubblica e di aver informato il Prefetto della violazione della legge da parte del proprio rivale. Nella nota pubblicata dalla Moratti si legge che “Giuliano Pisapia ha reso oggi dichiarazioni pubbliche, riprese dalle agenzie di stampa, sul ricordo di Walter Tobagi, innocente vittima del terrorismo. Di questa evidente violazione delle regole e dei comportamenti da tenersi nella giornata di silenzio elettorale intendo informare il Capo dello Stato Giorgio Napolitano auspicando le garanzie istituzionali affinché la competizione elettorale in corso a Milano si concluda serenamente e nel rispetto delle norme della convivenza civile. Di questo ho già informato il Prefetto di Milano per quanto di sua competenza diretta”.
La Moratti fa riferimento ad un comunicato inviato dall’ufficio stampa di Pisapia in cui si ricorda la figura di Walter Tobagi, giornalista del Corriere della Sera, ucciso dai terroristi a Milano 31 anni fa. Tale comunicato secondo la replica di Maurizio Baruffi, portavoce di Pisapia non viola la legge elettorale: “Letizia Moratti dovrebbe conoscere l’art.9 della legge 212 del 4 aprile 1956 e successive modificazioni che regolamenta il silenzio elettorale. Se lo avesse letto non avrebbe disturbato né il Prefetto né tanto meno il Capo dello Stato e viceversa avrebbe evitato di girare la città tra teatri e oratori nel giorno in cui sono vietate, come recita il comma 1 dell’articolo citato, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Il riferimento è alla visita all’oratorio di via San Mamete, dove era in programma la festa dell’associazione sportiva e dove alcuni parrocchiani hanno protestato contro la sua presenza, e a quella al Teatro Nuovo, per un saluto al Convegno del Grande Oriente.
Ma cosa dice l’articolo 9 della legge che disciplina la propaganda elettorale? Ecco il testo dei tre comma: 1) Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri emanifesti di propaganda. 2) Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metridall’ingresso delle sezioni elettorali. 3) È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all’articolo 1 della presente legge.