Da oggi si entra in una nuova era, una rivoluzione silenziosa, i cui esiti potrebbero essere di straordinaria importanza e i cui effetti potrebbero innescare meccanismi virtuosi sulla sconquassata macchina giudiziaria italiana; parliamo di mediazione obbligatoria.
Sì, perchè da oggi verrà data attuazione al decreto legislativo approvato il 4 marzo scorso, che prevede l’obbligo per fattispecie civili o commerciali di un previo accordo di mediazione, prima di rivolgersi alla giustizia ordinaria.
In sostanza, due condomini che litigano per un posto auto, un cliente che intende citare il proprio assicuratore auto, e così via, tutti questi dovranno anzitutto rivolgersi a un mediatore, il quale può essere appartenente a un soggetto pubblico (camere di commercio) o privato. In tutti i casi, il mediatore ha l’obbligo di calendarizzare l’accordo entro 15 giorni dall’istanza, e il primo incontro potrebbe anche essere l’ultimo, nel caso si giungesse a un accordo tra le parti.
Entro e non oltre 120 giorni, il mediatore deve trovare una soluzione, che ha valore giuridico, come una vera e propria sentenza, utile anche al fine di determinare l’onere delle spese processuali, nel caso in cui una delle parti intendesse ricorrere comunque alla giustizia ordinaria.
Le spese sono ridotte, per ricorrere alla mediazione. Si pagano 40 euro per fare istanza e un tariffario minimo di 65 euro per cause di valore fino a 1000 euro e di 9200 euro massimo per cause di importo superiore ai 5 milioni di euro. Il tariffario è stato introdotto per i mediatori, appartenenti a soggetti pubblici, ma sono stati adottati quali parametri di riferimento anche per quelli privati.